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Il quadro normativo sulla gestione dei RAEE fa attualmente riferimento a 2 leggi, una nazionale e l'altra comunitaria:

Decreto Legislativo sui RAEE n. 151/19-7-2005 (Download)

Il Decreto Legislativo 151/2005, che recepisce le direttive europee citate, è stato pubblicato il 29 luglio 2005 ed entrato in vigore il 13 agosto 2005. Rispetto alla gestione dei rifiuti effettuata finora in base alla Legge Ronchi del 1997 (Download), questo decreto sancisce la raccolta differenziata di tutti i RAEE, istituendo specifici obiettivi programmatici e organi di raccolta e controllo dei quantitativi recuperati.

I principali passi nell’applicazione della legge sono i seguenti:
13 agosto 2005: a partire da questa data ed entro un anno l’Italia deve assicurare che i sistemi di raccolta dei RAEE siano in funzione, e che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche prendano i provvedimenti necessari per assicurare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente sostenibile di questi rifiuti.
La raccolta permetterà ai consumatori di restituire le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche per ogni acquisto di un prodotto nuovo equivalente, in termini di uno contro uno. Inoltre, saranno istituiti centri di raccolta (CDR) presso i quali chiunque sia in possesso di RAEE (privati cittadini, aziende utenti e distributori) potrà conferire gratuitamente i rifiuti. L’istituzione di questi punti di raccolta avverrà in funzione dell’accessibilità e della densità della popolazione.
Tutti i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 dovranno recare il simbolo di un cestino dei rifiuti barrato per informare i consumatori che sono oggetto di raccolta differenziata.
Prima dell’effettiva applicazione del decreto, dovranno essere istituiti i seguenti sistemi:

  • Consorzio dei produttori: i produttori parteciperanno a un consorzio che garantirà il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei RAEE. I produttori che immetteranno un nuovo prodotto sul mercato dopo il 13 agosto 2005 dovranno fornire una garanzia finanziaria (per es. un’assicurazione, un deposito su un conto bloccato o la partecipazione a un sistema di finanziamento collettivo) a copertura di questi costi. Per le apparecchiature immesse precedentemente (i cosidetti “rifiuti storici”) non è prevista la garanzia finanziaria, restando valido l’obbligo di recupero.
  • Comitato di vigilanza e di controllo: viene istituito presso il Ministero dell’Ambiente un organo con il compito principale di verificare i quantitativi recuperati ed effettuare idonee ispezioni sulla corretta applicazione del decreto.

L’Italia, come tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, trasmette ogni due anni alla Commissione informazioni sulle quantità di prodotti immessi sul mercato, raccolti, recuperati, reimpiegati e riciclati. Ogni tre anni gli Stati membri presentano una relazione sull’attuazione della direttiva.

31 dicembre 2006: Il decreto stabilisce che entro tale data i produttori dovranno raggiungere alcuni obiettivi di tassi di recupero:

  1. per i Grandi elettrodomestici e i Distributori automatici, una percentuale di recupero pari ad almeno all' 80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari ad almeno al 75% in peso medio per apparecchio,
  2. per le Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e le Apparecchiature di consumo, una percentuale di recupero pari ad almeno 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;
  3. per i Piccoli elettrodomestici, le Apparecchiature di illuminazione, gli Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni), i Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero e gli Strumenti di monitoraggio e di controllo, una percentuale di recupero pari almeno al 70 % in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;
  4. per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti, una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80% in peso di tali sorgenti luminose.
    Per le apparecchiature elettromedicali (escluse quelle impiantate ed infettate), il tasso di recupero deve essere il più alto possibile, compatibilmente con la struttura delle apparecchiature stesse.

31 dicembre 2008: entro questa data i produttori dovranno assicurare la raccolta differenziata di 4 kg di RAEE per abitante all’anno.

La direttiva n. 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 (Download: 1 e 2)

Qui di seguito il quadro normativo di riferimento per i prossimi anni:
La direttiva n. 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 obbliga gli stati membri al recupero dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) mediante l'organizzazione e il finanziamento di specifici sistemi di raccolta. Fanno parte dei RAEE, quindi, le apparecchiature di ogni dimensione (dai lettori MP3 ai cabinet per le telecomunicazioni) e tipologia (bianche, grigie e brune).


Le tappe di applicazione della normativa sono le seguenti:
13 Agosto 2005:
i produttori diventano responsabili per il recupero dei beni che immettono sul mercato. Gli stati membri devono garantire che siano allestiti centri di raccolta dei RAEE.
31 Dicembre 2006:
gli stati membri devono garantire percentuali di recupero dei RAEE che vanno dal 70% al 80% a seconda della categoria del rifiuto.
31 Dicembre 2008:
ogni stato membro deve garantire la raccolta di almeno 4 kg di RAEE per cittadino. L'Unione Europea fisserà i nuovi parametri ed obiettivi per i periodi successivi.

In sintonia con questa direttiva, è la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominata Direttiva RhOS (Download).